1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi
ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del
decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è
ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e
da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola,
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del
quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti
della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui
conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del
presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva
sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da
chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento,
anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo
parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola
secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da
tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e
presideuto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal
dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in
luogo degli studenti sono designati altri due genitori.