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Disciplina e comportamenti idonei

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che 

configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al 

corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle 

situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi 

competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito 

indicati. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità 

scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a 

sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 

valutazione del profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 

espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui 

personalità. 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 

ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono 

conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la 

possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità 

scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. 

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 

disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non 

superiori ai quindici giorni. 

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un 

rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella 

comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 

anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle 

persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del 

reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto 

possibile il disposto del comma 8. 

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva 

rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella 

comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche 

in corso d'anno, ad altra scuola. 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame 

sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati 

esterni. 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti...
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